
Pubblicato il Regolamento (UE) 2025/877 che modifica l’allegato II del Regolamento (CE) n. 1223/2009 relativo all’utilizzo nei prodotti cosmetici di determinate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.
A partire dal 1 settembre 2025 sarà vietata l’immissione sul mercato e l’utilizzo di cosmetici contenenti tali sostanze, tra cui rientrano, solo per citarne alcune:
- Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (frequente nei gel UV per unghie)
- Tetrabromobisfenolo
- Transfluthrin
- Altre 20+ sostanze inserite nell’Allegato II come completamente vietate.
A partire da questa data pertanto:
- Non sarà più possibile acquistare, vendere o distribuire prodotti cosmetici contenenti queste sostanze
- Non sarà ammesso l’uso nei trattamenti in cabina, o in ogni caso l’uso sui clienti, di questi cosmetici
- Non conta che i prodotti siano stati acquistati prima dell’entrata in vigore del Regolamento o siano ancora nel periodo di validità: non possono più essere usati in alcuna forma.
Laddove le imprese possiedano ancora in magazzino prodotti contenenti sostanze vietate, l’indicazione è:
- Non utilizzarli oltre il 31 agosto 2025
- Sospendere l’acquisto di cosmetici non conformi
- Smaltirli correttamente
- Cercare eventualmente un accordo con il fornitore per lo smaltimento/reso dei prodotti cosmetici eventualmente in stock di magazzino
- Conservare le fatture di acquisto e la contabilità di magazzino per le opportune rettifiche contabili
È importante che, in questa fase transitoria, le imprese verifichino l’INCI (elenco ingredienti) dei cosmetici prima dell’acquisto e chiedano ai fornitori una dichiarazione scritta che attesti la conformità al Reg. (UE) 2025/877.
In allegato i Regolamenti con l’elenco dettagliato delle sostanze vietate (con nome INCI e codice CAS), utile per le opportune verifiche.