La Legge annuale sulle Piccole e Medie Imprese 2026 introduce, attraverso gli articoli 18–23, un quadro normativo innovativo e organico per contrastare le recensioni online illecite nei settori della ristorazione, dell’ospitalità, delle terme e delle attrazioni turistiche.
Questo intervento legislativo si inserisce nel contesto delle norme europee del Regolamento (UE) 2022/2065 - Digital Services Act (DSA) e mira a garantire trasparenza, affidabilità delle informazioni e concorrenza leale.
CNA Turismo e Commercio ha avuto un ruolo significativo nel contribuire alla definizione di questo impianto normativo presentando contributi e proposte, nel Tavolo legislativo del MITUR e nel successivo confronto parlamentare, che sono stati accolti nel testo definitivo della legge.
Finalità della norma sulle recensioni online (Art. 18)
La normativa mira a:
- contrastare le recensioni non autentiche; tutelare imprese e consumatori
- garantire che le recensioni provengano da utenti reali
- assicurare conformità ai principi europei di concorrenza e trasparenza.
L’obiettivo è promuovere un ecosistema digitale più credibile e competitivo.
Requisiti di liceità e diritti delle imprese (Art. 19)
Una recensione è considerata lecita solo se:
- pubblicata entro 30 giorni dall’esperienza
- rilasciata da chi ha usufruito personalmente del servizio
- veritiera e riferita alla prestazione ricevuta
- non influenzata da incentivi o benefici.
Le recensioni supportate da documentazione fiscale (scontrini, ricevute, fatture) si presumono autentiche.
Durata e rimozione delle recensioni online
- Dopo 2 anni, le recensioni perdono il requisito di liceità per mancanza di attualità
- Le imprese possono richiedere la rimozione di contenuti illeciti tramite le procedure previste dal DSA.
Divieti (Art. 20)
È vietato:
- acquistare o vendere recensioni
- scambiare interazioni o apprezzamenti
- stipulare accordi per alterare la reputazione online.
In caso di violazioni, l’AGCM potrà intervenire applicando le sanzioni previste dal Codice del Consumo.
Linee guida e monitoraggio (Art. 21)
Saranno definite linee guida operative da parte delle Autorità competenti. È previsto inoltre:
- un monitoraggio annuale del fenomeno;
- la possibilità per le associazioni di ottenere il riconoscimento di “segnalatore attendibile”, rafforzando la tutela delle imprese associate.
Disposizioni transitorie (Artt. 22–23)
- Le nuove regole non si applicano alle recensioni precedenti all’entrata in vigore della legge
- L’attuazione avverrà senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
Questi interventi rappresentano un passo decisivo verso un sistema di reputazione digitale più equo, trasparente e a tutela delle imprese virtuose.