Decreto Cura Italia. Misure a sostegno della liquidità

CNA Roma

Uno specchietto riassuntivo per illustrare le possibilità offerte dal Fondo di Garanzia e le misure di sostegno finanziario alle Pmi colpite dall’epidemia COVID-19.


Art. 49 Decreto Cura Italia - Fondo Centrale di Garanzia

Il Fondo di Garanzia per le PMI è attualmente il principale strumento di garanzia pubblica a favore delle Piccole e Medie Imprese italiane. Interviene garantendo il finanziamento che l’impresa richiede al sistema bancario rilasciando una garanzia escutibile a prima richiesta. Il Fondo interviene anche a favore dei Confidi, riassicurando il rischio assunto da questi ultimi. L’articolo stabilisce che per nove mesi l’operatività del Fondo avrà delle modifiche nell’operatività.

A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DEL DECRETO LEGGE CURA ITALIA

Gratuità del Fondo

PRIMA

Il Fondo percepiva una commissione in percentuale
sull’importo finanziato

Importo max per singola impresa 5 mln2,5 mln
Copertura del fondo 80% in garanzia diretta per banche e
intermediari finanziari, 90% in riassicurazione per i Confidi,
a condizione che la garanzia di quest’ultimo non superi
l’80%
Copertura legata alla fascia di rating attribuita
dal Fondo all’impresa
E’ ammessa la possibilità di rinegoziazioni del debito,
purchè prevedano l’erogazione di credito aggiuntivo
pari al 10% del residuo
Esclusa, a meno che non si trattasse di linee
già garantite dal Fondo
Intervento Sezioni Speciali per innalzare
la quota garantita
Possibiità già prevista, rafforzata dal Decreto
Automatismo dell’allungamento della garanzia
del Fondo in caso di moratoria
Già prevista da Circolare MCC
La PD è determinata solo sulla base di indicatori
economico/finanziari. Sono escluse le imprese
classificate “a sofferenza”o“inadempienza probabile”
La PD è determinata sulla base di indicatori
economico/finanziari e andamentali.
Idem per le anomalie
Non è dovuta la commissione in caso di mancato
perfezionamento
Era prevista una commissione di 300 euro
per linea di credito
Cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie su
finanziamenti destinati al settore turistico-alberghiero
Non previsto
Intervento con garanzia fino all’80% (90% in riassicurazione)
per finanziamenti fino a 3.000 euro a favore
di imprese e professionisti danneggiati.
Gratuità del Fondo e assenza di valutazione.
Non previsto
Possibilità per gli Operatori di microcredito ex art. 111 TUB
di ottenere finanziamenti bancari finalizzati
a reperire provvista necessaria a finanziarie start-up
Non previsto
Incremento a 40.000 euro dei finanziamenti concedibili
dagli Organismi di microcredito
25.000 euro
Incremento di 1,5 miliardi della dotazione del Fondo 

Art. 49 Decreto Cura Italia - Misure a sostegno della liquidità

Le Aperture di credito in c/c (scoperti) e gli anticipi esistenti alla data del 20 Febbraio 2020 o al 17 Marzo 2020 non possono essere revocati (totalmente o parzialmente) fino al 30 Settembre 2020.
E’ prevista la proroga dei contratti relativi a linee non rateali con scadenza fino al 30 Settembre, al 30 Settembre 2020.
Per mutui e finanziamenti con piani rateali il pagamento delle rate con scadenza fino al 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 Settembre 2020 e l’importo delle rate “sospese” è dilazionato senza formalità e con modalità che non assicurino nuovi costi per le parti. L’impresa può chiedere la sospensione della sola quota capitale

La richiesta di moratoria deve essere comunicata alla banca unitamente a una dichiarazione in cui l’impresa autocertifica di aver subito in via temporanea carenza di liquidità conseguente all’epidemia.

Approfondimenti

Finanziamento fino a 25.000 euro. Ecco come richiederlo subito

Emergenza COVID-19. Dal DL Cura Italia 600 euro di sostegno al reddito

PRONTO CASSA | 10mila Euro a tasso zero per esigenze di liquidità

Tutto quello che c'è da sapere sul decreto Cura Italia

Decreto Cura-Italia. Ecco gli ammortizzatori sociali per le imprese