Sicurezza nei cantieri in relazione al rischio COVID19

CNA Roma

Come cambiano le norme sulla sicurezza nei cantieri alla luce delle disposizioni previste dal nuovo DPCM dell'11 marzo 2020? Ecco uno specchietto riassuntivo che può aiutare nello svolgimento del lavoro nel settore edile e rispondere alle molte perplessità emerse in questo momento di emergenza sanitaria.

  1. I cantieri rimangono aperti? Si. Il Dpcm 11 marzo 2020, così come i precedenti, non ha disposto la chiusura dei cantieri. Non esiste, pertanto, alcuna limitazione alle attività lavorative che si svolgono nei cantieri.
  2. Tutela della salute dei lavoratori. Le imprese appaltatrici sono tenute ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori, individuati in stretto raccordo con le autorità sanitarie locali; particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti contagio con riferimento alle attività di cantiere che si svolgono al chiuso. Laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavorazioni, la distanza interpersonale di un metro, quale principale misura di contenimento della diffusione della malattia, le imprese appaltatrici sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale.
  3. Obblighi per il Coordinatore alla Sicurezza in Fase di Esecuzione. Al riguardo, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e a redigere la relativa stima dei costi.
  4. Obbligo stazioni appaltanti/Committenti. Le stazioni appaltanti sono tenute a vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza sopra indicate.
  5. Spostamento dei lavoratori. I lavoratori impiegati nei cantieri sono sempre autorizzati allo spostamento dalla propria residenza/domicilio alla sede di cantiere e viceversa, anche quando la sede di cantiere sia situata presso una regione diversa da quella di residenza/domicilio. A questo ultimo proposito, si evidenzia che le disposizioni di cui al dpcm 9 marzo 2020 hanno reso inefficace ogni diversa disposizione, contenuta anche in provvedimenti contingibili ed urgenti, che impediva lo spostamento dei dipendenti dalla propria residenza/domicilio alla sede di cantiere, ai fini della c.d. quarantena.
  6. Assenza dal lavoro. Posto, nell’ipotesi in cui un lavoratore impiegato in un cantiere, rientrato nel luogo di propria residenza/domicilio per la fruizione di un periodo di congedo o riposo, decida di non tornare presso la sede di cantiere senza che sussista alcun impedimento di carattere sanitario, debitamente certificato, tale decisione dovrà considerarsi quale autonoma scelta del lavoratore che, seppur dettata da comprensibile preoccupazione per il pericolo di contagio, sarà valutata dall’impresa appaltatrice alla luce delle disposizioni contrattuali.

 

PROCEDURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI CANTIERI

Premesso che tutte le figure coinvolte in un cantiere; Committente, Responsabile dei Lavori (RUP per appalti pubblici), Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione e Esecuzione, Impresa affidataria/esecutrice (nelle figure del Datore di Lavoro, RSPP, Dirigente, Preposto, Rls) hanno responsabilità di natura penale attribuite loro dal D.lgs 81/08 Titolo IV, per la gestione dei cantieri si indicano le modalità specifiche alfine di tutelare la salute e la sicurezza.

Cantieri con più aziende presenti

  1. Necessità di predisposizione da parte del CSE delle procedure generali e specifiche per l'esecuzione in sicurezza delle lavorazioni da integrare nel PSC;
  2. Necessità di riunione di coordinamento al fine di informare le aziende, condividere o integrare le procedure specifiche per l'esecuzione in sicurezza delle lavorazioni;
  3. Necessità di verificare da parte del CSE che tutte le imprese adottino le procedure stabilite;
  4. Nel caso di mancanza dei punti 1, 2 e 3 l'impresa non può operare in condizioni di sicurezza e pertanto non è consentito accedere al cantiere;
  5. Nel caso in cui siano rispettate le indicazioni ai punti 1, 2 e 3, l'impresa predispone il proprio POS adeguandolo alle prescrizioni del CES e integrando con quanto indicato al capitolo successivo.

Cantieri con una sola azienda presente

  1. L'azienda integra o redige il POS secondo le indicazioni riportate al capitolo successivo e verifica costantemente l'attuazione delle procedure e delle modalità previste;
  2. Nel caso non fosse possibile eseguire lavorazioni in condizioni di sicurezza, l'impresa, in accordo con il committente e/o il direttore dei lavori, sospende l'attività di cantiere fino a quando non si riesce a trovare l'applicazione di tutte le misure di tutela previste dalla normativa in vigore.

INFORMAZIONI SPECIFICHE E PROCEDURE OPERATIVE DA INSERIRE O INTEGRARE NEI POS

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione individuali (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

  1. Tutte le attività dovranno essere organizzate per settori omogenei strutturati per evitare o limitare al massimo le interferenze tra le singole società impegnate nei lavori. Ogni singola società dovrà occupare un'area predefinita nella quale ubicare le proprie dotazioni e locali di servizio (servizi igienici- spogliatoi- mensamagazzino);
  2. Organizzare il lavoro in modo da mantenere sempre e costantemente una distanza minima di sicurezza di 1 mt tra i lavoratori;
  3. Nel caso non fosse possibile attuare quanto indicato al punto 2. I lavoratori dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina di protezione in dotazione agli stessi;
  4. Tutti le indicazioni di cui sopra sono particolarmente stringenti per le lavorazioni in luoghi chiusi;
  5. I passaggi in corridoi devono avvenire in modo di mantenere sempre la distanza di sicurezza di 1 mt.;
  6. Le lavorazioni in cavidotti, dove le ridotte dimensioni e lo scarso ricambio d’aria sono condizioni non modificabili devono avvenire obbligatoriamente con l’uso di mascherina di protezione anche per lavoro in solitaria;
  7. L’accesso agli spazi comuni quali sono gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie;
  8. È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
  9. Nei cantieri valgono comunque tutte le misure di prevenzione e protezione generali emanate dal Ministero della Salute e applicabili dalla popolazione;
  10. Le condizioni di cui sopra vanno fatte applicare e ne va verificata l’attuazione nei confronti dei propri subappaltatori.

Permangono, comunque gli obblighi di consultazione di RLS o RLST e in caso di sospensione dei lavori nei cantieri non è necessario procedere al licenziamento dei lavoratori ma è possibile utilizzare gli ammortizzatori sociali come previsto nel Decreto Cura Italia del 17/03/2020.

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