Tutto quello che c'è da sapere sul decreto Cura Italia

CNA Roma

decreto cura italia

Ecco un breve schema riassuntivo di alcune delle misure prevista dal D.L. 18 del 17/03/2020, il cosidetto Decreto Legge ”Cura Italia” pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CON SCADENZA TRA 8 E 31 MARZO 2020

Sono sospesi i versamenti con data di scadenza tra l’8 e il 31 marzo 2020 (compresa la scadenza del 16/03). Tali versamenti riguardano l’IVA, le ritenute da lavoro dipendente, i contributi previdenziali e i premi INAIL.

Termini per effettuare i versamenti sospesi: 

  • per le imprese con ricavi 2019 superiori a 2 mln di euro il termine ultimo è fissato al 20 marzo 2020
  • per le imprese con ricavi 2019 inferiori a 2 mln di euro il termine ultimo è fissato al 31 maggio 2020 se si effettua il pagamento in un'unica rata o in 5 rate mensili di eguale importo a partire dal 31 maggio 2020.

ATTENZIONE: i versamenti delle ritenute diverse da quelle da lavoro dipendente e assimilato, per esempio il tributo 1040 (ritenute professionisti), NON SONO PROROGATI E LA LORO SCADENZA È IL 20 MARZO 2020.

ATTENZIONE: per le S.R.L. il modello F24 contenente la tassa di CCGG tributo 7085 (vidimazione libri sociali) NON È SOGGETTA A PROROGA E VA VERSATA ENTRO IL 20 marzo 2020.  

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI CON SCADENZA AL 30 APRILE 2020 (SOLO PER ALCUNI SETTORI)

La sospensione riguarda solo ritenute da lavoro dipendente e assimilato, contributi previdenziali ed assistenziali, premi per assicurazione obbligatoria INAIL, IVA (unicamente per l'IVA in scadenza il 16 marzo 2020) per le seguenti attività:

  • imprese turistico ricettive;
  • agenzie di viaggio e turismo;
  • tour operator;
  • associazioni sportive, palestre, piscine, ecc;
  • teatri, cinema, discoteche, sale da ballo, sale da gioco e biliardi;
  • ricevitorie lotto, lotterie, scommesse;
  • organizzazione di corsi, fiere, eventi;
  • attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • musei, biblioteche, archivi
  • asili nido, scuole materne, scuole di primo e secondo grado, scuole vela, volo, scuole di guida professionale per autisti;
  • assistenza sociale per anziani e disabili;
  • aziende termali e centri benessere;
  • parchi divertimento e parchi tematici;
  • stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime e aeroportuali;
  • servizi trasporto passeggeri terrestre, aereo, ecc;
  • noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, ecc;
  • noleggio attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • guida e assistenza turistica

Questi versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2020 in unica rata o al massimo in 5 rate mensili di eguale importo a partire dal 31 maggio 2020.

 

SOSPENSIONE DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE/RISCOSSIONE

Sono sospesi i termini dei versamenti che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 relativi a:

  • cartelle di pagamento emesse da agenzia entrate riscossione
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’agenzia entrate 
  • avvisi di addebito emessi da Enti previdenziali (INPS-INAIL) 
  • atti di accertamento emessi dalle Dogane 
  • ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli Enti Locali (regionicomuni).

I versamenti sospesi fino al 31 maggio 2020 dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. 

Dovranno essere invece versati entro il 31 maggio 2020:

  • la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;
  • la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.

ATTENZIONE: non sono sospese le rate derivanti da avvisi bonari anche se scadenti nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e neanche le rate da Ravvedimento operoso spontaneo che devono essere pagate alla data di scadenza naturale.

 

Di seguito altre disposizioni NON FISCALI per le quali attendiamo indicazioni sulle modalità operative.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI. È riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta per la sanificazione degli ambienti. 

CREDITO D’IMPOSTA CONTRATTI DI LOCAZIONE. Per le imprese è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 solo ed esclusivamente per le imprese che sono state costrette a chiudere e solo per immobili di categoria catastale C1. 

Per dovere di chiarezza: Il canone andrà pagato al locatore nei termini ordinari previsti dai contratti e verrà riconosciuto un CREDITO D’IMPOSTA DA COMPENSARE IN F24 secondo le indicazioni che verranno diramate in queste ore/giorni.

INDENNITA’ UNA TANTUM DI EURO 600,00. È riconosciuta una indennità una tantum erogata dall’INPS pari a 600 euro ai liberi professionisti titolari di Partita IVA, ai collaboratori in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione Separata INPS e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, ai lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) iscritti alle gestioni ART/COMM dell’INPS; tali soggetti non devono essere titolari di pensione. Le modalità di percezione al momento non sono ancora disponibili sul sito web dell'INPS.

SOSPENSIONE RIMBORSO PRESTITI. Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari alle PMI e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020.

Anche per questo punto, ancora non si sa se lo slittamento è automatico o a richiesta.

 

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