Protocollo per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi

Protocollo caldo torrido

Nel luglio 2025, l'Italia ha intensificato le misure di protezione per i lavoratori esposti a temperature elevate, in particolare nel settore edile, con l'introduzione di un nuovo Protocollo quadro per le emergenze climatiche firmato il 2 luglio 2025 tra il Ministero del Lavoro, i sindacati confederali (CGIL, CISL, UIL) e le principali organizzazioni datoriali. Questo protocollo, pur non creando nuove norme primarie, si innesta sugli articoli 2087 del Codice Civile e 18 del D. Lgs. 81/2008, rafforzando gli obblighi datoriali di tutela e fornendo strumenti più specifici per affrontare le ondate di calore.

Le principali novità e linee di azione del Protocollo includono: 

  • Riorganizzazione dei turni e degli orari di lavoro: Si promuove la modifica degli orari di inizio delle lavorazioni per evitare le ore più calde della giornata (solitamente dalle 12:00 alle 16:00), l'introduzione di pause più frequenti e lunghe, e la possibilità di anticipare o posticipare le attività più gravose. 
  • Accesso agli ammortizzatori sociali: Viene rafforzato l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e alla Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA) in caso di temperature eccessive. È importante sottolineare che la CIGO può essere richiesta anche per temperature inferiori ai 35°C, se supportata da una valutazione della temperatura "percepita", influenzata da fattori come umidità, esposizione solare, uso di DPI o presenza di macchinari che generano calore. I provvedimenti regionali che vietano il lavoro in determinate fasce orarie, se conformi al protocollo nazionale, potranno costituire causa di forza maggiore per l'attivazione della CIGO, evitando penali nei contratti pubblici e privati. 
  • Informazione e formazione: Si pone un'enfasi maggiore sulla formazione del personale sui rischi termici, sulle procedure di emergenza e sull'adozione di comportamenti preventivi. Le imprese sono chiamate a informare adeguatamente i lavoratori sui pericoli derivanti dall'esposizione al caldo e sulle misure di protezione da adottare. 
  • Sorveglianza sanitaria: Viene rafforzata la sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione ai lavoratori più vulnerabili o a quelli esposti a maggiori rischi. 
  • Abbigliamento e dispositivi di protezione individuale (DPI): è prevista la fornitura e l'utilizzo di DPI adeguati alla stagione e alle condizioni di caldo, come abbigliamento leggero e traspirante. 
  • Misure preventive nei cantieri: Vengono sollecitate misure come la predisposizione di aree di ristoro ombreggiate e ventilate per le pause, la fornitura obbligatoria di acqua fresca e l'accesso a zone d'ombra. Le imprese sono invitate a valutare soluzioni tecniche che possano contribuire a limitare l'esposizione (es. coperture temporanee, schermature). 
  • Aggiornamento del DVR: Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale dovrà essere aggiornato per includere una valutazione specifica del rischio "caldo severo" e le relative misure preventive. 
  • Tavoli di categoria: Entro 90 giorni dalla firma del Protocollo, dovranno partire tavoli di categoria per declinare soglie, procedure e premialità specifiche per i diversi settori lavorativi. 
  • Monitoraggio e verifica: A gennaio 2026 è prevista la prima verifica semestrale di efficacia del Protocollo, con la possibilità di ricalibrare le misure alla luce dei dati raccolti, anche attraverso il sistema workclimate.it.

L'obiettivo generale del protocollo è quello di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza negli ambienti di lavoro, riducendo l'esposizione finanziaria delle imprese nei giorni di fermo e assicurando continuità produttiva attraverso turni flessibili. Questo rappresenta un passo significativo per integrare la gestione del rischio climatico nella cultura della sicurezza e nelle prassi organizzative delle aziende italiane.

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