Decreto Legge 13/2022. Nuove regole per la cessione crediti edilizi e per bonus Covid e turismo

Decreto Legge n. 13 del 25 febbraio 2022

decreto antifrode e cessione dei crediti edilizi

Entrato in vigore il 26 febbraio 2022 il Decreto Legge n. 13 (decreto Anti-Frodi) che impone dal 1° maggio nuove regole per la cessione dei crediti per gli interventi edilizi e per i bonus emergenziali anti-Covid (dal superbonus ai bonus casa ordinari, ma anche quelli previsti per le imprese del turismo).

CESSIONE DEI CREDITI. DIVIETO CESSIONI PARZIALI DAL 1° MAGGIO 2022

La novità normativa prevede le cessioni multiple fino ad un massimo di tre, ma solo la prima sarà totalmente libera. Le comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura (sia per il superbonus che per i bonus casa ordinari) inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, ammettono infatti fino a tre trasferimenti: il primo libero mentre i due successivi sono consentiti solo verso soggetti vigilati, ossia banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico in materia bancaria e creditizia o verso imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Dal 1 maggio 2022 saranno inoltre vietate le cessioni parziali del credito d’imposta, successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate. 

CODICE IDENTIFICATIVO UNIVOCO PER MONITORARE LA CESSIONE DEI CREDITI

Dopo la prima comunicazione dell’opzione non sono possibili cessioni parziali, ma solo per intero e viene istituito il bollino antifrode, un codice identificativo univoco che monitora il percorso dei crediti e si assicura che non venga frazionato nei passaggi successivi al primo. I bonus ceduti una prima volta, in seguito non potranno essere oggetto di cessioni parziali.

STESSE REGOLE PER BONUS COVID E BONUS TURISMO

Lo stesso vale per i crediti Covid (articolo 122, DL n. 34/2020): l’opzione per la cessione esercitata dal titolare dell’agevolazione può essere seguita da due ulteriori cessioni, ma soltanto a favore di soggetti vigilati (banche, assicurazioni, intermediari finanziari).

Identico limite imposto ai due crediti d’imposta del Decreto PNRR (Art. 1 e 4 del DL 152/2021), ossia il nuovo Bonus Alberghi ed il Bonus Agenzie di Viaggio e Tour Operator, entrambi ai nastri di partenza. Il primo riguarda le imprese turistiche che effettuano interventi di efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica, o di eliminazione barriere architettoniche, digitalizzazione, realizzazione di piscine termali e l’acquisizione di attrezzature connesse; il secondo la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator.