Acquisto di carburante: come funziona la detrazione IVA e la deduzione dei costi

CNA Roma

È stato pubblicato il 4 aprile, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il provvedimento che determina quali siano, oltre alle carte di credito/debito e prepagate, gli ulteriori mezzi di pagamento per l’acquisto di carburanti e lubrificanti idonei a consentire la detraibilità Iva e la deducibilità della spesa da parte dell’operatore Iva.

In particolare, la Legge di Bilancio 2018 aveva introdotto dal 1° luglio 2018, una serie di limitazioni alla detraibilità dell’Iva e alla deducibilità delle spese relative all’acquisto di carburanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore.

Il provvedimento del 4 aprile stabilisce che, ai fini sia della detraibilità Iva che della deducibilità della spesa, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante:

  • bonifico bancario o postale,
  • assegni,
  • addebito diretto in conto corrente,
  • carte di credito,
  • bancomat
  • carte prepagate.

Per preservare l’operatività attuale, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate specifica, inoltre, che per l’acquisto dei carburanti è possibile continuare a utilizzare le cosiddette “carte carburanti”, cioè quelle carte che vengono rilasciate agli operatori Iva dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di “netting” che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione. Sono anche valide le carte (ricaricabili o meno) e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti (con medesima aliquota Iva).

L’uso di questi strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati in una delle modalità previste dal provvedimento stesso.

Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2018, l’obbligo di pagamento degli acquisti di carburanti e lubrificanti con le modalità diverse dal contante entra in vigore per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2018e riguarda solo gli operatori Iva, al fine di poter detrarre l’imposta e dedurre le spese derivanti dall’acquisto.

Scarica il Provvedimento n. 73203/2018 dell’Agenzia delle Entrate.