Rottamazione cartelle: Equitalia invia i preavvisi

CNA Roma

Con i preavvisi i contribuenti possono accedere alla rottamazione anche se non hanno ancora ricevuto le cartelle per debiti iscritti a ruolo nel 2016.

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La comunicazione, prevista dalla nuova legge sulla cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali, serve per dare la possibilità di decidere se aderire o meno alla sanatoria anche a chi riceverà, nei mesi a venire, una o più cartelle e ancora non lo sa. Questo perché, dal momento in cui Equitalia riceve, dalle varie amministrazioni, l’incarico di riscuotere le somme non pagate dai contribuenti a quando spedisce la cartella possono passare anche 11 mesi. Pertanto molti contribuenti potrebbero non aver ancora ricevuto le cartelle per i debiti iscritti a ruolo nel 2016. Così, visto che le domande di adesione alla rottamazione vanno presentate entro il 31 marzo 2017, l’unico modo per consentire a tutti di aderire all’agevolazione anche per quei carichi pendenti non ancora formalizzati con cartelle, è di inviare questa sorta di avviso preventivo che informa il debitore dell’esistenza di partite potenzialmente sanabili non ancora ufficializzate.

La lettera di Equitalia riporta il seguente oggetto in intestazione «Definizione agevolata 2000-2016, comunicazione dei carichi affidati all’Agente della riscossione». Prosegue poi con queste parole: «Le comunichiamo – come stabilito dalla Legge – le somme a Suo carico che gli Enti creditori ci hanno affidato nell’anno 2016 per la riscossione e per le quali, alla data del 31 dicembre 2016, non ci risulta ancora:

  • notificata la cartella di pagamento;
  • oppure inviata la comunicazione di presa in carico per gli atti di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate (art. 29 comma 1, lettera b, ultimo periodo, D.L. n. 78/2010);
  • oppure notificato l’avviso di addebito dell’Inps (art. 30, comma 1, D.L. n. 78/2010).

Segue poi l’elenco analitico, in una tabella del numero di cartella/avviso e dell’imposto del debito.

Il contribuente, qualora rilevi che la somma non sia dovuta, potrà scegliere se presentare la domanda di rottamazione, inviare subito una istanza in autotutela, facendo rilevare l’erroneità della pretesa di pagamento, oppure attendere l’arrivo della cartella di pagamento vera e propria, e solo in quella sede fare ricorso al giudice competente.

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