Decreto Liquidità | Confermata la sospensione dei versamenti

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Il Decreto Liquidità (D.L. n. 23 del 8/4/2020) è stato pubblicato ieri notte in Gazzetta Ufficiale.

Una delle disposizioni di maggior interesse, dal punto di vista fiscale, riguarda la sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020.

Per la scadenza del 16 marzo 2020 resta confermata la sospensione fino al 31 maggio 2020 con possibilità di pagamento in unica soluzione o in 5 rate mensili di uguale importo, come previsto dal Decreto Legge Cura Italia.

Allo stesso modo restano confermate le disposizioni per taluni settori di attività (turismo, ristorazione, ecc.) per i quali i versamenti scadenti fino al 30 aprile 2020 sono stati prorogati al 31 maggio 2020. Per le scadenze di maggio 2020 queste aziende dovranno seguire le regole generali previste nel Decreto Liquidità che riportiamo di seguito.

 

SPOSTAMENTO  TERMINE DEI VERSAMENTI SCADENTI IL 16/04 (IVA/RITENUTE DIPENDENTI/INPS/INAIL) AL 30/06 IN UNICA SOLUZIONE O IN 5 RATE

I versamenti relativi a IVA/RITENUTE DIPENDENTI/INPS/INAIL in scadenza il 16 aprile 2020 possono beneficiare dello spostamento al 30 giugno 2020 solo ed esclusivamente se il fatturato e/o i corrispettivi relativi al mese di marzo 2020 risultano in calo, rispetto a quelli del mese di marzo 2019 almeno del 33% (per imprese con ricavi inferiori a 50 milioni annui) o del 50% (per imprese con ricavi superiori a 50 milioni annui).

 

SPOSTAMENTO TERMINE DEI VERSAMEN TI SCADENTI IL 16/05 (IVA/RITENUTE DIPENDENTI/INPS/INAIL) AL 30/06 IN UNICA SOLUZIONE O IN 5 RATE

I versamenti relativi a IVA/RITENUTE DIPENDENTI/INPS/INAIL in scadenza il  16/05/2020 possono beneficiare dello spostamento al 30/06/2020 solo ed esclusivamente se il fatturato e/o i corrispettivi relativi al mese di aprile 2020 risultano in calo, rispetto a quelli del mese di  aprile 2019 almeno del 33% (per imprese con ricavi inferiori a 50 milioni annui) o del 50% (per imprese con ricavi superiori a 50 milioni annui).

 

NOTA BENE 

Tra qualche tempo, quando l'emergenza COVID-19 sarà superata, gli Enti (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL) verificheranno la spettanza della sospensione dei versamenti e, quindi, procederanno alla verifica dei requisiti. È, pertanto, buona norma conservare la documentazione a supporto dei calcoli eseguiti.

 

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